L’art. 644 del codice penale definisce il reato di usura, punendo con la reclusione chi, in sostanza, presta danaro o altre utilità approfittando dello stato di bisogno del percepente, a tassi elevati. La L. 7.3.96 n. 108 ha precisato che in ogni caso si intende tasso di usura quel tasso che supera una soglia che viene determinata trimestralmente dal Governo per 8 tipi diversi di operazioni finanziarie, tra cui il mutuo ipotecario per la casa.
Se il tasso pattuito supera la soglia indicata trimestralmente esso è definito “usurario” e la sanzione è la mancata applicazione di alcun tasso, cioè a dire che non solo non è dovuto il tasso usurario, ma nemmeno viene applicato alcun tasso sostitutivo inferiore.
Si è quindi verificato il fatto che molti mutui ipotecari pattuiti a tasso fisso anni addietro si sono “ritrovati” ad essere usurari.
Per questi casi il D.L. 29.12.2000 ha definitivamente stabilito che tutti i mutui ipotecari a tasso fisso precedenti alla L. 7.3.96 n. 108, se indicanti un tasso superiore, saranno automaticamente abbassati al 8% per i mutui inferiori a lire 150.000.000 per l’acquisto di case economiche o civili, e al 9.96% per importi superiori o mutui concessi ad imprese con decorrenza 1.1.01.
Quindi chi avesse contratto un mutuo ipotecario prima del 1996 si ritroverà (ma è meglio contattare l’istituto mutuante) il tasso abbassato (e potrà chiedere il conguaglio per i mesi di gennaio e febbraio).Una recentissima (febbraio 2002) sentenza della Corte Costituzionale, come ampiamente previsto, ha sindacato il D.L. 29.12.00, nella misura in cui indica arbitrariamente nel 1.1.01 la decorrenza dei “nuovi tassi”. Si apre quindi la possibilità di nuovi sviluppi sul tema.
La presente norma non sia applica ai tassi variabili, né ai cd. mutui agevolati. Rimane il fatto che chi abbia contratto successivamente al 1996 un mutuo ipotecario a tasso usurario (vedi tabella) potrà richiedere l’annullamento del tasso secondo la L. 7.3.96 n. 108.

