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Comunione Legale

in C

La comunione legale e’ uno dei regimi patrimoniali della famiglia ed e’ quello che i coniugi “acquistano” in difetto di diversa manifestazione di volonta’ (riferibile anche all’ufficiale di stato civile che lo celebra, sacerdote compreso, in caso di matrimonio concordatario) al momento del matrimonio.

In sostanza, tutti (e solo) i beni acquistati dopo il matrimonio, anche a nome di uno solo dei coniugi, si intendono acquistati al 50% da entrambi, a meno che l’altro dichiari che il bene e’ stato acquistato dall’altro coniuge con il provento di beni o rendite che non cadono in comunione.

Non entrano in comunione, infatti, i beni personali, i beni necessari all’esercizio dell’impresa o della professione, i beni ereditati, le somme ottenute a titolo di risarcimento danni.

I coniugi possono derogare alla comunione legale scegliendo comunioni convenzionali (dove “inseriscono” nella comunione anche altri beni, di regola esclusi) o con la separazione dei beni.

Quindi, in difetto di diversa dichiarazione nell’atto di acquisto da parte dell’altro coniuge, la casa comprata da uno solo di questi, se in regime di comunione dei beni, sara’ considerato di entrambi i coniugi.