Il contratto preliminare e’ un termine conosciuto dal Codice Civile che pero’ non lo definisce.
In sostanza le parti possono promettersi vicendevolmente che stipuleranno un determinato contratto a determinate condizioni.
Questo e’ il contenuto tipico del contratto preliminare.
Se una parte cambia idea e non intende stipulare il contratto definitivo, l’altra parte puo’ scegliere se risolvere (sciogliere) il contratto preliminare addebitando i danni all’altro soggetto oppure chiedere alla Autorita’ Giudiziaria una sentenza che “tenga luogo” del contratto definitivo.
Questa possibilita’ e’ esclusa dalla pattuizione della caparra penitenziale.
Nella prassi il contratto preliminare di una compravendita immobiliare e’ chiamato compromesso.
E’ importante non confondere il compromesso con la promessa (o proposta) irrevocabile di acquisto (o di vendita), frequente nella prassi del mercato immobiliare tramite agenzia.
Infatti, il compromesso e’ un vero e proprio contratto con cui futuro compratore e futuro venditore si accordano su alcune e piu’ importanti condizioni della compravendita che si impegnano a perfezionare successivamente entro una certa data con il cosidetto “rogito“.
La promessa irrevocabile (di acquisto o di vendita) invece e’ un’offerta che deve essere accettata dalla controparte per diventare un contratto (preliminare o definitivo dipende dal suo contenuto).
