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ABC dei Mutui
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Ipoteca

in I

L’ipoteca e’ una garanzia reale, e attribuisce al beneficiario il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo di vendita all’asta del bene oggetto dell’ipoteca.

In sostanza, il debitore che non riesce a restituire il debito, corre il rischio che il creditore provveda – con le garanzie di un vero e proprio processo – a mettere in vendita il bene ipotecato per soddisfarsi del proprio credito residuo.

L’ipoteca si costituisce attraverso la sua iscrizione nei registri immobiliari, dove chiunque, con le generalita’ del proprietario, potra’ sapere che sul tale bene immobile e’ iscritta una ipoteca, per conto di chi e per quale importo.

Chi comprasse quel bene, lo comprerebbe ipotecato, e quindi soggetto all’espropriazione da parte della banca. L’unico limite alla iscrizione dell’ipoteca e’ che essa deve essere fatta su un bene immobile e cioe’, in sostanza, su appartamenti, case e terreni.

L’ipoteca si estingue attraverso la cancellazione, che e’ atto uguale e contrario alla iscrizione.

L’ipoteca puo’ essere concessa volontariamente (come quella a garanzia dei mutui), puo’ essere automaticamente stabilita dalla legge (come quella sul bene compravenduto a favore del venditore, se il prezzo non e’ stato interamente pagato all’atto del rogito), o puo’ essere iscritta direttamente dal creditore che abbia ottenuto una sentenza (o altro titolo) a se’ favorevole che accerti il suo diritto.

L’ipoteca dopo 20 anni, se non rinnovata, si estingue.