L’art. 644 del codice penale definisce il reato di usura, punendo con la reclusione chi, in sostanza, presta danaro o altre utilità approfittando dello stato di bisogno del percipiente, a tassi elevati.
La L. 7.3.96 n. 108 ha precisato che in ogni caso si intende tasso usurario (e quindi eliminando il difficile problema della prova dello stato di bisogno, altrimenti necessario) quel tasso che supera una soglia che viene determinata trimestralmente dal Governo per 8 tipi diversi di operazioni finanziarie, tra cui il mutuo ipotecario per la casa.
Se il tasso pattuito supera la soglia indicata trimestralmente (e calcolata aumentando del 50% il tasso medio che viene applicato generalmente dagli istituti bancari, per le otto operazioni oggetto del rilevamento) esso è definito “usurario” e la sanzione è la mancata applicazione di alcun tasso, cioè a dire che non solo non è dovuto il tasso usurario, ma nemmeno viene applicato alcun tasso sostitutivo inferiore.
Si è quindi verificato il fatto che molti mutui ipotecari pattuiti a tasso fisso anni addietro si sono “ritrovati” ad essere usurari. Molte sentenze avevano direttamente applicato la L. 7.3.96 n. 108 disapplicando il tasso su tali mutui, anche se pattuiti prima della entrata in vigore della legge. Dato che la soluzione pareva incongrua, il Governo prima e il Parlamento poi (con D.L. 29.12.2000 come modificato all’atto della conversione in legge) hanno definitivamente stabilito che tutti i mutui ipotecari a tasso fisso precedenti alla L. 7.3.96 n. 108, se indicanti un tasso superiore, saranno automaticamente abbassati al 8% per i mutui inferiori a lire 150.000.000 per l’acquisto di case economiche o civili, e al 9.96% per importi superiori o mutui concessi ad imprese con decorrenza 1.1.01. Quindi chi avesse contratto un mutuo ipotecario prima del 1996 si ritroverà (ma è meglio contattare l’istituto mutuante) il tasso abbassato (e potrà chiedere il conguaglio per i mesi di gennaio e febbraio).
La presente norma non sia applica ai tassi variabili (ma è quasi impossibile che essi siano usurari) né ai cd. mutui agevolati.
Rimane il fatto che chi abbia contratto successivamente al 1996 un mutuo ipotecario a tasso usurario potrà richiedere l’annullamento del tasso secondo la L. 7.3.96 n. 108.
